Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha recentemente apportato delle modifiche al Contributo Ambientale (CAC) relativo agli imballaggi realizzati in carta, legno e vetro, in seguito a una serie di consultazioni con i Consorzi COMIECO, RILEGNO e COREVE. Questa decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione delle attuali dinamiche presenti nella filiera di riciclo degli imballaggi.
Per quanto riguarda gli imballaggi in carta, a partire dal 1° ottobre 2023, il contributo relativo a imballaggi in carta e cartone subirà un adeguamento da 5 euro/tonnellata a 35 euro/tonnellata. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla progressiva riduzione del contributo per la carta avvenuta tra luglio 2020 e luglio 2022, quando il valore era passato da 55 a 5 euro/tonnellata. Questo andamento è stato influenzato dall'aumento dei prezzi della carta riciclata sul mercato e dalle condizioni finanziarie di COMIECO.
La revisione del contributo è stata motivata dalla riduzione delle previsioni di entrate derivanti dalla vendita del materiale e dalla diminuzione dei volumi di imballaggi inseriti nel ciclo di consumo e soggetti al Contributo Ambientale. Questo calo è principalmente attribuibile alle circostanze economiche globali che hanno portato a una contrazione della produzione industriale nelle principali economie mondiali. A causa di questa situazione, le riserve finanziarie di COMIECO sono notevolmente al di sotto della soglia necessaria per garantire la continuità degli sforzi di raccolta e riciclaggio. I valori degli extra Contributo Ambientale rimangono invariati per gli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei per liquidi, nonché per quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non specificata). Di conseguenza, i nuovi valori del Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta saranno i seguenti:
Materiale | CAC in vigore (euro/tonnellata) | CAC dal 1° ottobre 2023 (euro/tonnellata) |
CARTA fascia 1 (base) | 5 | 35 |
CARTA fascia 2 (CPL) | 25 | 55 |
CARTA fascia 3 (composti tipo C) | 115 | 145 |
CARTA fascia 4 (composti tipo D) | 245 | 275 |
Imballaggi in legno
A partire dal 1° gennaio 2024, il contributo associato agli imballaggi in legno subirà una riduzione da 8 euro/tonnellata a 7 euro/tonnellata. Questa diminuzione è attribuibile a vari fattori, tra cui un aumento del consumo di imballaggi nel periodo 2021-2022 che ha generato un miglioramento delle condizioni economiche.
Imballaggi in vetro
A partire dal 1° ottobre 2023, il contributo per gli imballaggi in vetro sarà ridotto da 23 euro/tonnellata a 15 euro/tonnellata.
Questa revisione al ribasso è una conseguenza di diverse circostanze: la costante crescita dei prezzi del materiale venduto all'asta, che nel primo semestre del 2023 è rimasto superiore ai già elevati valori registrati nel 2022 e la diminuzione dei costi di gestione legata alla riduzione delle quantità di imballaggi conferite al sistema consortile.
COREVE, inoltre, dispone di riserve finanziarie sufficientemente solide che consentono una riduzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro.
Queste modifiche avranno anche un impatto sulle procedure semplificate per l'importazione di imballaggi completi. Il contributo calcolato in modo forfettario basato sul peso degli imballaggi (peso lordo) delle merci importate sarà soggetto ai seguenti cambiamenti:
- A partire dal 1° ottobre 2023, il contributo attuale di 59 euro/tonnellata sarà incrementato a 70 euro/tonnellata.
- A partire dal 1° gennaio 2024, il contributo sarà di 69 euro/tonnellata.
In aggiunta, a partire dal 1° ottobre 2023, l'aliquota applicata al valore totale delle importazioni (in euro) per i prodotti alimentari confezionati diminuirà da 0,12% a 0,11%. Tuttavia, rimarrà invariata l'aliquota relativa ai prodotti non alimentari confezionati (0,6%). Pertanto, i contributi forfettari e le aliquote saranno i seguenti:
Procedura | In vigore | Dal 1° ottobre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 |
Forfettaria "per tara" - euro/tonnellata | 59 | 70 | 69 |
Semplificata "a valore" (prodotti alimentari) - % | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Semplificata "a valore" (prodotti NON alimentari) - % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |